COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. ANTROSANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S.SEBASTIANO/ANTROSANO DISPUTATA IL 20/2/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.53 DEL 3/3/05)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. ANTROSANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S.SEBASTIANO/ANTROSANO DISPUTATA IL 20/2/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.53 DEL 3/3/05) Con appello ritualmente proposto , la A.S.D. Antrosano ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S. (con il quale era stato disposto omologarsi il risultato conseguito sul campo) chiedendo disporsi la ripetizione della gara. Ha dedotto l’appellante che la decisione del G.S. doveva ritenersi errata in quanto, in realtà, la soc. Villa S.Sebastiano aveva schierato dodici calciatori per più di tre minuti, e non per 10 secondi come riferito dall’arbitro, e, pertanto, la presenza del 12° calciatore aveva influito sulla regolarità della gara. L’arbitro della gara stessa, sentito a chiarimenti, ha precisato, senza ombra di dubbio, che l’ingresso in campo del calciatore non autorizzato era avvenuto al 39 del II tempo per un tempo compreso tra i 10 e i 20 secondi e di averlo seguito in precedenza con lo sguardo mentre si scaldava nelle immediate vicinanze della panchina. Lo stesso calciatore, peraltro, era entrato in campo mentre l’azione si svolgeva dalla parte opposta e non aveva alcun modo partecipato all’azione che si stava svolgendo. Uscita la palla in fallo laterale, lo stesso arbitro aveva provveduto ad ammonirlo ed a farlo uscire dal terreno di giuoco. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce della precisazioni fornite dal direttore di gara, è possibile affermare che l’ingresso non autorizzato del 12° calciatore non ha avuto influenza alcuna sulla regolarità della gara in quanto il tempo davvero ristretto in cui è entrato in campo e non partecipazione alla svolgimento dell’azione non possono aver avuto influenza sull’esito del risultato dell’incontro. Va, peraltro, sottolineato che quanto sostenuto dalla soc. reclamante non ha avuto riscontro alcuno negli atti ufficiali ed è stato, invece, decisamente smentito dal rapporto e dai chiarimenti resi dall’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it