COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. ELICESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI COMMINARE ALLA PREDETTA SOCIETA’ SANZIONI CONSEGUENTI ALLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA LETTESE/ELICESE DEL 12/3/05 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N.28 DEL 17/3/05 COM. PROV.PESCARA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 14/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. ELICESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI COMMINARE ALLA PREDETTA SOCIETA’ SANZIONI CONSEGUENTI ALLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA LETTESE/ELICESE DEL 12/3/05 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (C.U. N.28 DEL 17/3/05 COM. PROV.PESCARA)
Con appello ritualmente proposto, la società Elicese ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per la mancata disputa della gara a causa dell’assenza della soc.Elicese, chiedendone la revoca.
Ha dedotto l’appellante che non ha potuto raggiungere la località Lettomanoppello (PE) per disputare la gara a causa di un guasto occorso durante il viaggio all’automezzo che trasportava la squadra.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento.
Risulta, infatti, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di CittaS.Angelo che l’automezzo che trasportava la squadra dell’Elicese “era fermo a margine dell’ingresso autostradale citato a causa di un’avaria al motore che ne impediva lo spostamento” .
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
disporre la ripetizione della gara e di restituire la tassa versata.
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