COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 134 della Società A.S. REAL FILADELFIA avverso la regolarità della gara Sciconidoni – Real Filadelfia (3 – 0) del 19.02.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 134 della Società A.S. REAL FILADELFIA avverso la regolarità della gara Sciconidoni – Real Filadelfia (3 – 0) del 19.02.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dalle dichiarazioni rese dai direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore che ha preso parte alla gara è stato Riso Giuseppe regolarmente identificato prima della gara dall’arbitro; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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