COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 134 della Società A.S. REAL FILADELFIA avverso la regolarità della gara Sciconidoni – Real Filadelfia (3 – 0) del 19.02.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 134 della Società A.S. REAL FILADELFIA
avverso la regolarità della gara Sciconidoni – Real Filadelfia (3 – 0) del 19.02.2005 Campionato
Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dalle dichiarazioni rese dai direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il
calciatore che ha preso parte alla gara è stato Riso Giuseppe regolarmente identificato prima della gara
dall’arbitro;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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