COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 151 della Società U.S. MAMMOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 102 del 23.03.2005 (Ammenda di € 350,00, inibizione Sig. CAPOGRECO Carmelo fino al 23.04.2005, squalifica calciatore FRAGOMENI Roberto per SEI gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 151 della Società U.S. MAMMOLA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.
Uff. n° 102 del 23.03.2005 (Ammenda di € 350,00, inibizione Sig. CAPOGRECO Carmelo fino al
23.04.2005, squalifica calciatore FRAGOMENI Roberto per SEI gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato in via preliminare che il reclamo de quo, essendo stato sottoscritto dal presidente Capogreco
Carmelo inibito fino al 23.04.2005, è inammissibile relativamente all’impugnazione dell’ammenda
irrogata alla società ed alla squalifica inflitta al calciatore Fragomeni Roberto, in quanto, ai sensi e per gli
effetti dell’art.14, comma 7 del C.G.S., i soggetti sanzionati da inibizione temporanea possono svolgere ,
nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa. Conseguentemente per
giurisprudenza pacifica della CAF , il Presidente di società che in primo grado sia stato colpito da
inibizione temporanea (come è avvenuto nel caso in esame) può proporre reclamo per la sanzione che
lo ha riguardato, ma non può fare altrettanto per una punizione che abbia colpito, nello stesso contesto,
la propria società. Che dal rapporto dell’arbitro e del commissario di campo della gara Mammola –
Petrizzi del 19.03.2005, risulta in maniera chiara ed inequivoca che, al 21° del secondo tempo, il
direttore di gara allontanava dal terreno di gioco il dirigente del Mammola Capogreco Carmelo essendo
entrato abusivamente in campo, a gioco fermo, per parlare con alcuni giocatori avversari. Inoltre, il
dirigente suddetto, mentre si accingeva ad uscire, pronunciava frasi irriguardose all’indirizzo dell’arbitro
e degli Organi Federali, ritardando l’uscita in quanto sostava davanti gli spogliatoi, per farvi rientro poco
dopo. Tuttavia, a circa 12 minuti al termine della gara, il Capogreco rientrava sul terreno di gioco dove
rimaneva fino al termine dell’incontro;
ritenuto che l’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Capogreco Carmelo sia congrua ed
adeguata all’entità ed alle modalità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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