COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 153 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara San Martino S.R. – San Costantino (5 – 2) del 19.03.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore IANNELLO Domenico.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 153 della Società A.S. SAN COSTANTINO
avverso la regolarità della gara San Martino S.R. – San Costantino (5 – 2) del 19.03.2005
Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del
calciatore IANNELLO Domenico.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che alla gara San Martino – San Costantino del 19.03.2005 ha preso parte, nelle file della
società ospitante, il calciatore Iannello Domenico (nato il 13.06.1989);
che, al contrario di quanto sostenuto della reclamante, il calciatore in questione aveva titolo a prendere
parte alla gara suddetta, i quanto alla data della disputa della stessa risultava regolarmente autorizzato
ai sensi dell’art. 34, punto 3 delle NOIF;
rilevata, pertanto, l’infondatezza del reclamo in questione;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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