COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA LITERNO – GARA VILLA LITERNO/REAL GLADIATOR DEL 13.3.05 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VILLA LITERNO – GARA VILLA LITERNO/REAL GLADIATOR DEL 13.3.05 – PROMOZIONE
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che dalla lettura del referto arbitrale, unica fonte di prova, risulta che il calciatore Cristiano Raffaele abbia assunto un comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro, concretatosi in una reazione non particolarmente violenta. In ordine alla sanzione irrogata dal G.S., a questa C.D. appare più equa una riduzione che commisuri la squalifica alla reale entità del fatto, che si è svolto direttamente tra i calciatori, solo occasionalmente investendo l’arbitro. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica inflitta al sig. Cristiano Raffaele al 30.11.2005; nulla dispone per la tassa, non versata.
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