COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. EPOMEO – GARA CASALNUOVO/ATL.EPOMEO DEL 6.3.05 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATL. EPOMEO – GARA CASALNUOVO/ATL.EPOMEO DEL 6.3.05 – 1^ CAT.
La C.D., esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, letto il reclamo della società Atletico Epomeo, rileva che esso è infondato. Invero, l’assistente di parte, sig. Specchio Simone (nato il 19.3.1971), risulta regolarmente tesserato, con decorrenza dal 9.10.2003, a favore della società Casalnuovo, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento in data 24.3.05. Relativamente alla richiesta di verifica della regolarità della posizione di ben sedici calciatori, questa Commissione non la ritiene ammissibile, in quanto generica e priva di doglianze circostanziate e motivate. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di disporre l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società.
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