COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO INTERCAMPANIA – GARA FRANC. GUARINI/INTERCAMPANIA DEL 30.1.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO INTERCAMPANIA – GARA FRANC. GUARINI/INTERCAMPANIA DEL 30.1.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, osserva: in via preliminare, che la gara in esame rientra nel novero del periodo temporale, nel quale, in ragione delle condizioni atmosferiche straordinariamente inclementi, un rilevante numero di gare non si sono disputate; che non si presentano conferenti le pur articolate ed argomentate deduzioni della reclamante. Invero, la circostanza che, nella mattinata dello stesso giorno, alcune gare si erano disputate, sul medesimo campo di Montoro Inferiore, non incide in ordine alla valutazione della gara, di cui al reclamo. Va precisato, al riguardo, che la società ospitante – ed è questa la circostanza decisiva – avrebbe dovuto raggiungere il campo di gioco da Solfora: ebbene, come sottolineato dal Giudice Sportivo nella delibera, che la società Intercampania ha impugnato, la società Francesco Guarini ha documentato la propria impossibilità di disputare la gara con due documenti, ognuno dei quali, sotto il profilo obiettivo, appare inoppugnabile: un’attestazione del Comandante della Polizia Municipale di Solfora, che ha precisato che, nel giorno di disputa della gara, una “copiosa precipitazione nevosa” avesse “reso le strade impercorribili”; un’attestazione ancor più esaustiva, del Comandante della Stazione di Solofra dei Carabinieri, che ha segnalato come, “a seguito delle avverse condizioni metereologiche (neve abbondante) è stata chiusa al traffico… in entrata ed in uscita il raccordo autostradale SA/AV il giorno 30.1.2005”. Questa C.D. ritiene che, sotto il profilo di un’obiettiva ed attenta valutazione delle circostanze, come innanzi esaustivamente documentate, non possa considerarsi che la società Francesco Guarini abbia, neppure in misura minima, violato l’obbligo di diligenza. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, proposto dalla società Intercampania; di confermare la decisione del Giudice Sportivo, disponendo che la gara, di cui al reclamo, debba essere rifissata; di rimandare gli atti al Comitato per la data di fissazione del recupero della gara medesima; ordina addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società.
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