COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SUMMA RIONALE TRIESTE – GARA SUMMA RIONALE /RIN.LIVERESE DEL 30.01.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SUMMA RIONALE TRIESTE – GARA SUMMA RIONALE /RIN.LIVERESE DEL 30.01.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, sentita la società, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. Invero, la reclamante adduce che tre calciatori schierati dalla società Rin. Liverese sarebbero in posizione irregolare, in quanto non tesserati a favore della società stessa, chiedendo che venga acclarata l’esatta identità dei suddetti, che non risulta certa, sulla base di alcune indefinite indicazioni della distinta di gara. Esperiti gi opportuni accertamenti, l’Ufficio Tesseramento, con nota in data 24.3.05, ha individuato l’identità dei tre calciatori in virtù dell’unico elemento certo presente nella distinta di gara, ovvero la data di nascita dei nominativi. Dal combinato esame della distinta di gara (compilata senza l’attenzione, che necessita allorché debbano redigersi a mano elenchi di nomi, con i dati di riferimento) e dei tabulati dell’Ufficio Tesseramento, si possono indicare, quali tesserati a favore della Rin. Liverese, due calciatori: Iorio Salvatore, nato il 13.5.1982, dal 3.2.2005; Perroni Domenico, nato il 27.1.1974, dal 20.9.2001; quanto al calciatore Bozzoli Bruno, nato il 27.2.1970, egli è sì tesserato dal 9.9.2004, ma a favore di altra società. Per tale via si può concludere che il sig. Iorio Salvatore è stato tesserato per la società Rin. Liverese solo successivamente alla data di svolgimento della gara de qua e che il sig. Bozzoli Bruno è tesserato a favore di altra società, per cui entrambi sono stati schierati dalla Rin. Liverese medesima in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Rin. Liverese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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