COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO STELLA ROSSA VITULAZIO – GARA STELLA ROSSA V./TRENTOLA DUCENTA DEL 26.2.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO STELLA ROSSA VITULAZIO – GARA STELLA ROSSA V./TRENTOLA DUCENTA DEL 26.2.05 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, i calciatori Gremiato Massimiliano, n. 23.9.82; Gammone Giovanni, n. 17.01.87; Castiglia Michele, n. 9.10.82; Mazzarella Umberto, n. 31.8.82, non risultano tesserati per la società Trentola Ducenta in data antecedente il giorno di disputa della gara, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento in data 7.4.05. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, C.G.S., di infliggere alla società Trentola Ducenta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.
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