COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASOLLESE – GARA CSEN PENISOLA SORRENTINA/CASOLLESE DEL 2.3.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASOLLESE – GARA CSEN PENISOLA SORRENTINA/CASOLLESE DEL 2.3.05 – 2^ CAT. La C.D., esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, letto il reclamo della società Casollese, rileva che esso è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento in data 7.4.05, risulta che il calciatore Mazzola Francesco, nato il 7.5.1972, alla data della disputa della gara non era tesserato con la società Csen Penisola Sorrentina. Infatti, il Mazzola Francesco risulta tesserato, a favore di altra società, a decorrere dal 2.11.1999. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, C.G.S., di infliggere alla società Csen Penisola Sorrentina la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.
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