COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LAURINO – GARA LICUSATI – GARA LICUSATI/LAURINO DEL 13.3.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LAURINO – GARA LICUSATI – GARA LICUSATI/LAURINO DEL 13.3.05 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Laurino, avente per oggetto la posizione del calciatore Gallo Mario, tesserato per la società Ricusati, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, il calciatore Gallo Mario, nel corso della gara del 6.3.05, Cilento Granata/Licusati, veniva espulso per doppia ammonizione, ma sul C.U. n. 75 del 10.3.05, alla pag. 1838, veniva riportata a suo carico, per mero errore materiale, la sanzione della squalifica per una gara per cumulo di ammonizioni. La società Licusati, correttamente interpretando ed applicando il principio dell’automatismo della sanzione, relativo al calciatore espulso dal terreno di gioco nel corso di una gara, nella gara di recupero del 9.3.2005 (primo impegno ufficiale successivo alla gara, nel corso della quale si era verificata l’espulsione dal campo del calciatore e, dunque, gara alla quale egli non era legittimato a partecipare), non lo inseriva in distinta, ma giustamente lo utilizzava nella gara del 13.3.05, prima gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della squalifica per cumulo di ammonizioni a carico del calciatore Gallo Mario. La società Laurino, in data 18.3.05, spediva a questa C.D. il reclamo per posizione irregolare. In data 7 aprile, sul C.U. n. 81 alla pag. 2032, il C.R. pubblicava l’errata corrige, precisando che la sanzione di una giornata di squalifica a carico del calciatore Gallo Mario era stata determinata dall’espulsione dal campo (per doppia ammonizione) nella gara del 6.3.05 e non da recidività in ammonizioni. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone che, a carico della società Laurino, non debba essere addebitata la tassa reclamo, in quanto essa è stata tratta in inganno da un’errata pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
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