COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO STIO – GARA STIO/SALENTO DEL 5.3.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO STIO – GARA STIO/SALENTO DEL 5.3.05 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dalla lettura degli atti, nonché dal referto di gara, unica fonte privilegiata di prova, risulta l’atteggiamento antisportivo assunto dai calciatori Laureto Antonio e Trotta Gianluca nei confronti dell’arbitro. Pertanto le decisioni adottate dal Giudice Sportivo appaiono a questa Commissione Disciplinare giuste e proporzionate. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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