COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VALLESACCARDA – GARA VALLESACCARDA/ SAVIGNANESE DEL 13.3.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VALLESACCARDA – GARA VALLESACCARDA/ SAVIGNANESE DEL 13.3.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Vallesaccarda, rileva che lo stesso non risulta essere stato formalmente comunicato alla società controparte, con il che risulta violata una delle modalità prescritte dal Codice di Giustizia Sportiva in ordine ai reclami finalizzati alla modifica dei risultati acquisiti sul campo, alla società controparte. Pertanto, essendo mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (ovvero, l’allegazione della ricevuta della raccomandata postale rimessa alla società controparte, come dall’art. 42, comma 6, C.G.S.), il reclamo medesimo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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