COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI ANTARES E DRAGHI FLEGREI – GARA ANTARES/DRAGHI FLEGREI DEL 29.01.05 – C/5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 14 APRILE 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI ANTARES E DRAGHI FLEGREI – GARA ANTARES/DRAGHI FLEGREI DEL 29.01.05 – C/5 SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, distintamente e ritualmente prodotti dalle società indicate in epigrafe, sentiti l’arbitro ed entrambe le società ricorrenti, osserva: in via preliminare, i due reclami devono essere riuniti, per evidente connessione oggettiva. Il Giudice Sportivo del C.R. Campania, sulla base degli atti ufficiali, ha disposto, a carico di entrambe le società, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-6, per rissa generale, nonché ha irrogato alcune sanzioni a carico delle società e di alcuni tesserati. Il punto nodale della vicenda va individuato nella rissa, innanzi cennata. In argomento, non può essere accolta la richiesta della società Draghi Flegrei, ad avviso della quale la responsabilità della vicenda debba essere addebitata, in via esclusiva, alla società controparte. Conferente, al proposito, si presenta la circostanza che sia stato proprio un tesserato della società Draghi Flegrei, Esposito Fabio, a rendersi protagonista, per primo, di un atto aggressivo, del tutto immotivato, nei confronti di un calciatore avversario. Il massaggiatore della società Antares, presente in panchina (ma indebitamente, in quanto precedentemente gravato da sanzione disciplinare), reagiva, tentando di aggredire l’Esposito. L’aspetto di maggiore rilevanza, che emerge dall’attenta disamina della vicenda, appare individuarsi nella circostanza che l’arbitro, puntuale nella descrizione di alcuni fatti ed episodi, sia stato assolutamente generico in relazione al punto nodale della questione, che si individua nella qualificazione di quanto verificatosi. In via specifica, questa C.D. è chiamata a pronunciarsi se, nell’occasione, possa configurarsi la fattispecie giuridico-sportiva della rissa generale, o se la responsabilità debba farsi ricadere su una sola delle due società in gara. Non è stato possibile definire il punto decisivo della vicenda, neppure all’atto dell’audizione dell’arbitro della gara. Questa C.D., tuttavia, non può esimersi dal rilevare che l’arbitro non abbia, al momento dei fatti rilevanti, adottato alcuno dei provvedimenti tecnico-disciplinari, nonché attivato alcun intervento, pur soltanto a lui demandato dalla vigente normativa, affinché potesse ripristinarsi una situazione di ragionevole normalità, compatibile con un regolare svolgimento della gara. In definitiva, un’analisi approfondita del rapporto arbitrale (che è e resta fonte privilegiata di prova, certamente prevalente, in ordine alla vicenda in esame, sul rapporto del Commissario di Campo) conduce alla doverosa conclusione che, nella circostanza, non si siano concretizzati quegli aspetti e quei fatti, idonei a determinare la sanzione punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società. Deve, dunque, disporsi – a parziale modifica della decisione del Giudice Sportivo – la ripetizione della gara. Quanto alle sanzioni, sia quelle pecuniarie, rispettivamente irrogate alle società, sia quelle a carico dei tesserati, questa C.D. le ritiene assolutamente eque e commisurate con esatta corrispondenza alle effettive, singole infrazioni. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento dei due distinti reclami, di disporre la ripetizione della gara, di cui in epigrafe; di rigettare le altre richieste; nulla dispone in ordine alle tasse reclamo, non versate.
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