COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GUASTALLA avverso squalifica per 3 giornate calc. MAZZIERI DAMIANO e per 5 giornate calc.LARITONDA MARCO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 32 del 23.3.2005 gara BOCA BARCO – GUASTALLA del 20.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GUASTALLA avverso squalifica per 3 giornate calc. MAZZIERI DAMIANO e per 5 giornate calc.LARITONDA MARCO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 32 del 23.3.2005 gara BOCA BARCO – GUASTALLA del 20.3.2005 Il ricorso dell’A.C.GUASTALLA non può essere preso in esame perché proposto, il 4.4.2005, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”) ed anche perché redatto senza motivazione e comunque in forma generica(art. 29 comma 6 C.G.S.). . La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’A.C.GUASTALLA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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