COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VOLTANESE per presunta irregolarità gara CASOLA VALSENIO – VOLTANESE del 23.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VOLTANESE per presunta irregolarità gara CASOLA VALSENIO – VOLTANESE del 23.3.2005 L’A.S.VOLTANESE eccepisce in ordine alla regolarità di svolgimento della gara di cui in epigrafe in quanto “il calc.TANESINI MIRKO (11.07.72), schierato in distinta dalla CASOLA VALSENIO A.C. risulta tutt’ora svincolato presso l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C.”. Sottolineando inoltre “che anche i giocatori destinati in panchina possono essere considerati parte attiva ed integrante per la disputa della partita stessa e pertanto chiede la ratifica del risultato finale per lo 0 – 3, non essendo ancora uscito il comunicato ufficiale che ufficializza lo 3-2”. La Commissione, - preso atto che il calc.TANESINI MIRKO, nato 11.7.1972, risulta inserito dall’A.C.CASOLA VALSENIO nella distinta giocatori della gara CASOLA VALSENIO – VOLTANESE del 23.3.2005; - accertato che lo stesso calc.TANESINI MIRKO non ha preso parte all’incontro sopra citato; - considerato che l’art.12 comma 5 del C.G.S. stabilisce che la punizione sportiva della perdita della gara “è inflitta alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo per parteciparvi”, norma che anche recentemente è stata ribadita dalla C.A.F.(cfr.decisione n.11 del 5.2.2003 App.del Presidente della L.N.D., con la precisazione che “la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella stessa, rendendo superflua ogni indagine in ordine alla regolarità della posizione del medesimo calciatore”), d e l i b e r a - di respingere il reclamo dell’A.S.VOLTANESE, con la conferma del risultato acquisito sul campo : CASOLA VALSENIO 3 – VOLTANESE 2. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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