COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONCOFREDDO per presunta irregolarità gara VILLALTA – RONCOFREDDO del 19.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONCOFREDDO per presunta irregolarità gara VILLALTA – RONCOFREDDO del 19.3.2005 Il F.C.RONCOFREDDO, del quale è stato sentito il Presidente, eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui in epigrafe in quanto la P.S.V.VILLALTA avrebbe schierato in campo i calc.CARDUCCI CIPRIANO, 11.12.1971, e FABIANI FULVIO, 05.04.1970, entrambi tesserati per il REAL CESENATICO come allenatori. “Chiede pertanto la riforma del giudizio di I° grado nella misura di annullamento del risultato e vittoria a tavolino per 0 – 3 per il F.C.RONCOFREDDO”. La Commissione, - preso atto che i calc.CARDUCCI CIPRIANO e FABIANI FULVIO hanno preso parte alla gara di cui sopra, terminata con il risultato : Villalta 3 – Roncofreddo 2; - accertato che i calc.CARDUCCI CIPRIANO e FABIANI FULVIO, tesserati a favore della P.S.V.VILLALTA rispettivamente dall’8.10.2004 e 14.9.2004, risultano anche tesserati, in qualità di tecnici, a favore dell’A.S.REAL CESENATICO rispettivamente dal 22.7.2004 e 23.7.2004; - considerato : 1) che l’art.38 delle N.O.I.F. comma 4 stabilisce che “nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”; 2) che l’art.40 comma 2 delle stesse N.O.I.F. dispone che “gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori”; 3) che l’art.31 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico statuisce che “le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società ; - ritenuto, conseguentemente, che i sigg. CARDUCCI e FABIANI abbiano preso parte alla gara sopra indicata senza averne titolo ; - visti gli artt. 12 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla P.S.V.VILLALTA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara VILLALTA - RONCOFREDDO del 19.3.2005 ed agli all.CARDUCCI CIPRIANO e FABIANI FULVIO la squalifica sino al 28.4.2005. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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