COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CLUB TOMAHAWK per presunta irregolarità gara NAVILE – TOMAHAWK del 19.3.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 13/04/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CALCIO A CINQUE – SERIE C 2
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CLUB TOMAHAWK
per presunta irregolarità
gara NAVILE - TOMAHAWK del 19.3.2005
Il ricorso dell’A.S.CLUB TOMAHAWK non può essere preso in esame in quanto avrebbe dovuto essere inoltrato al Giudice Sportivo, con l’osservanza delle norme fissate dall’art.24 comma 5 del C.G.S.(“preannuncio entro le 24 ore del giorno successivo a quelle della gara alla quale si riferisce” con le motivazioni trasmesse entro il settimo giorno), inoltre non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, come fissato dagli artt.29 comma 5 (“Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”) e 42 comma 1 (“Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 34 comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo”) del C.G.S., né è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante tale invio.
. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’A.S.TOMAHAWK e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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