COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 06.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE A CARICO DELLA A.S. SARONE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 06.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE A CARICO DELLA A.S. SARONE Il deferimento. Con raccomandata 07.12.2004, ai sensi dell’Art. 25/4 C.G.S., il Presidente del Comitato Regionale FVG deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare la A.S. SARONE, per aver partecipato al Campionato di Eccellenza “senza avere iscritta alcuna squadra nel Campionato Juniores Regionale o Provinciale, così come previsto dal Regolamento (c.u. n. 1 della LND)”. Contestata la violazione con raccomandata 11.02.2005 della Commissione Disciplinare, seguiva convocazione per l’udienza del 23.02.2005. Il dibattimento. La Società ha fatto pervenire uno scritto difensivo preannunciando la presenza, poi non avveratasi, del proprio presidente all’udienza avanti alla Commissione Disciplinare e affermando che la loro propensione verso il settore giovanile trova concretezza in un accordo in essere con altra società, tale da permettere l’allestimento in comune di più squadre che partecipano a vari campionati giovanili. Peraltro, tale attività giovanile viene svolta “con il nome” dell’altra società. Conclude la Società che “analogamente allo scorso campionato, dunque, non siamo riusciti, nonostante il nostro fermo intento, ad allestire la squadra Juniores”. Le conclusioni. La Società riconoscendo la violazione solo formale della norma, ha richiesto l’applicazione minima della pena “che si deduce in Euro 1,00”. La motivazione: Il Comunicato Ufficiale n°1 della Stagione Sportiva 2004-2005 della L.N.D. dispone, tra l’altro, che “alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores – Under 18…”; che “le Società… che non partecipano al campionato Regionale o Provinciale Juniores … verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all’art. 1 del C.G.S.” e che “a fronte dell’inosservanza dell’obbligo predetto l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo variabile, fino a Euro 5.200…”. Nel concreto, la Società A.S. Sarone è l’unica Società tra tutte quelle iscritte al campionato di Eccellenza, organizzato da questo Comitato Regionale, a non aver allestito una squadra juniores, non solo, ma tale situazione si protrae ininterrotta (almeno) negli ultimi tre anni. La Commissione Disciplinare ritiene che la violazione della norma contestata, sia confermata dalla stessa Società e non sia discutibile. Certa la violazione, va determinata la sanzione pecuniaria da applicarsi. Non può essere accolta la richiesta presentata di contenere la sanzione in un euro, portandola così ad un provvedimento meramente simbolico: la Commissione Disciplinare non è organo politico ma organo di giustizia e deve applicare una sanzione che, come tale, deve essere afflittiva. Nel corso della scorsa stagione sportiva (2003-2004) questa C.D. si è pronunciata con clemenza per la stessa grave mancanza della medesima Società (in c.u. n°26), motivando che “la Società A.S. Sarone si è detta assolutamente interessata ad allestire una decorosa compagine giovanile per la prossima stagione sportiva ed onorare così l’impegno regolamentare”. Tale atteggiamento, per fatti concludenti, è rimasto lettera morta. Davvero non può l’Organizzazione calcistica rinunciare a cuor leggero alla forza trainante di una squadra di Eccellenza nei confronti dei giovani. Pur dando atto alla Società degli sforzi finalizzati ad organizzare in unione con altra associazione un settore giovanile, la reiterata mancata partecipazione al campionato Juniores, per di più avvalorata dalla mancata osservanza dell’obbligo già assunto davanti alla Commissione Disciplinare nel corso della precedente procedura, deve trovare una sanzione idonea. L’ammenda, così, si determina come in dispositivo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare FVG - infligge alla A.S. SARONE l’ammenda di € 3.500/00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it