COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PUMA VALMONTONE, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2004 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PUMA VALMONTONE, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2004 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 16.11.2004 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società PUMA VALMONTONE, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5 indetto dal Settore per l’ Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’ 1.7.2004. La Società deferita, ascoltata dalla Commissione, ha confermato il fatto storico ma lo ha giustificato con l’impossibilità di disporre del proprio campo di allenamento a causa di una serie di atti vandalici, già denunciati alle autorità competenti, che ne hanno reso impossibile l’utilizzo. La Società è stata quindi costretta ad individuare un nuovo campo di allenamento, situato a Roma, ma in questo modo i giovani che essa ha affermato di aver reclutato a Valmontone e nei paesi limitrofi si sono trovati nell’ impossibilità di raggiungerlo. Ritiene la Commissione che le giustificazioni della deferita non valgono, pur nella loro obiettività, ad eliminare la responsabilità. Invero la ratio della disposizione, che non consente deroghe ma solo una graduazione della pena, è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, ed è inoltre evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico sportiva delle affiliate. La Società PUMA VALMONTONE, partecipando al Campionato di Calcio a 5 Serie C1, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tuttavia non tener conto delle oggettive difficoltà lamentate dalla Società che di fatto le hanno impedito di costituire una squadra giovanile. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di comminare alla Società PUMA VALMONTONE l’ammenda di € 350.
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