COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. FRANCESCO DON LUCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAMPISI SEBASTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 17.3.2005 (Gara: 24MILA BACI SS PIETRO P. – SAN FRANCESCO DON LUCA del 13.3.2005 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. FRANCESCO DON LUCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CAMPISI SEBASTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 17.3.2005 (Gara: 24MILA BACI SS PIETRO P. – SAN FRANCESCO DON LUCA del 13.3.2005 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta; § considerato che il comportamento del calciatore CAMPISI SEBASTIANO così come descritto nel referto arbitrale e peraltro confermato dalla stessa Società in sede di reclamo, è da ritenersi ingiurioso ed assolutamente censurabile; DELIBERA § di respingere il reclamo e per l’effetto di confermare la squalifica per 3 giornate a carico del calciatore CAMPISI SEBASTIANO. § La tassa di reclamo viene incamerata.
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