COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO NATIVO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FELICIANGELI FEDERICO ALLA GARA REALMONTESANGIOVANNI – POGGIO NATIVO CALCIO DEL 29.3.2005 – CAMPIONATO DI JUN. PROV. RIETI

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO NATIVO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FELICIANGELI FEDERICO ALLA GARA REALMONTESANGIOVANNI – POGGIO NATIVO CALCIO DEL 29.3.2005 – CAMPIONATO DI JUN. PROV. RIETI La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore FELICIANGELI FEDERICO (REALMONTESANGIOVANNI) in quanto nato nel 1985 non poteva prendere parte alla gara in questione con la Società REALMONTESANGIOVANNI non essendo cosiddetta “pura” non può avere calciatori fuori quota come tesserati; § ritenuto che quanto affermato dalla reclamante trova puntuale riscontro engli atti ufficiali; DELIBERA § di accogliere il reclamo e di comminare alla Società REALMONTESANGIOVANNI la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00; § di inibire il dirigente accompagnatore Sig. MEI LORENZO fino al 21.4.2005; § di squalificare il calciatore FELICIANGELI FEDERICO per 1 giornata di gara; § di trasmettere gli atti all’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. per gli adempimenti di conseguenza; La tassa di reclamo va restituita.
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