COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 15.2.2005 DEL SIG. MARIO DEL SIGNORE E FINO AL 30.4.2005 DEL SIG. VITTORIO DEL SIGNORE; SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 DEL SIG. EMILIO DI ROLLO; AMMENDA DI EURO 500,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 77 DEL 17.3.2005 (Gara: FONTANA LIRI – SPORTING PONTECORVO del 13.3.2005 – Campionato di I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 15.2.2005 DEL SIG. MARIO DEL SIGNORE E FINO AL 30.4.2005 DEL SIG. VITTORIO DEL SIGNORE; SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 DEL SIG. EMILIO DI ROLLO; AMMENDA DI EURO 500,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 77 DEL 17.3.2005
(Gara: FONTANA LIRI – SPORTING PONTECORVO del 13.3.2005 – Campionato di I Categoria)
La Commissione Disciplinare
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ la Società reclamante contesta la prospettazione dei fatti riferita dall’arbitro precisando che i comportamenti dei due predetti dirigenti e del tesserato, pur non essendo pienamente conformi ai dettami comportamentali derivanti dall’osservanza del C.G.S., non hanno tuttavia assunto quel tasso di violenza nel linguaggio e negli atteggiamenti di cui si lamenta l’arbitro. Tanto è vero che l’arbitro non accusa alcuna conseguenza di ordine morale e/o fisico. Pur tuttavia la reclamante ammette lealmente che i fatti si sono verificati, ma nella diversa prospettazione da essa riassunta.
§ Quanto ai cori razzisti ed offensivi da parte del pubblico la reclamante lamenta il mancato intervento della società ospitante che avrebbe potuto impedire o, quanto meno, limitare – insistendo sulla richiesta della forza pubblica – lo spiacevole comportamento del pubblico. Le argomentazioni svolte dalla reclamante possono essere parzialmente assunte .
§ Tanto premesso e ritenuto questa Commissione
DELIBERA
§ di accogliere parzialmente il ricorso e di ridurre le sanzioni comminate nei termini seguenti: inibizione fino al 15.4.2005 per il Sig. MARIO DEL SIGNORE e VITTORIO DEL SIGNORE; squalifica fino al 31.12.2005 dell’assistente di parte dell’arbitro Sig. EMILIO DI ROLLO; ammenda da € 500,00 a € 250,00.
La tassa di reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 15.2.2005 DEL SIG. MARIO DEL SIGNORE E FINO AL 30.4.2005 DEL SIG. VITTORIO DEL SIGNORE; SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 DEL SIG. EMILIO DI ROLLO; AMMENDA DI EURO 500,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 77 DEL 17.3.2005 (Gara: FONTANA LIRI – SPORTING PONTECORVO del 13.3.2005 – Campionato di I Categoria)"