COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/4/2005 DELIBEREA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. C.D.Q. TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LUCIANI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: TORRE MAURA – FIUGGI TERME del 6.3.2005 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/4/2005 DELIBEREA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. C.D.Q. TORRE MAURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LUCIANI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: TORRE MAURA – FIUGGI TERME del 6.3.2005 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata, : § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: § a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che l’arbitro non sarebbe stato raggiunto da uno sputo, bensì da alcuni schizzi d’acqua fuoriusciti da una borraccia, che il calciatore LUCIANI, dopo aver bevuto, aveva agitato, “spruzzando dall’alto in basso l’acqua rimanente”. § Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che, al termine dell’incontro, mentre rientrava nello spogliatoio, seguito da alcuni calciatori “sentiva il suono di uno sputo” e, voltatosi, coglieva il movimento finale del gesto dello sputo sul viso del calciatore LUCIANI, che si trovava a lui vicino, alla distanza di circa un metro. § L’arbitro ha inoltre precisato che, contestualmente al suono dello sputo, aveva avvertito “la sensazione di uno schizzo” sulla parte posteriore della testa, rilevando poi la presenza di saliva sui capelli, nonché sulla divisa, all’altezza della spalla sinistra. § Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara deve quindi escludersi che questi sia stato colpito accidentalmente da schizzi d’acqua, e risulta invece confermato che egli è stato raggiunto da uno sputo, indirizzatogli volontariamente dal calciatore LUCIANI. § Ciò nonostante la sanzione irrogata, alla luce dei precedenti costantemente adottati dalla Commissione, può essere lievemente ridimensionata, come da dispositivo § Tutto ciò premesso DELIBERA § di accogliere il reclamo e, per l’effetto, ridurre la squalifica del calciatore LUCIANI DANIELE al 10 marzo 2006. § La tassa di reclamo va incamerata.
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