COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/4/2005 DELIBEREA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. A.S.D. REAL TURANIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 E 3 GIORNATE RISPETTIVAMENTE A CARICO DEI CALCIATORI CIMEI GIOVANNI E DE ANGELIS GIAMPIERO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 79 DEL 24.3.2005 (Gara: REAL TURANIA – SPORTING TIVOLI del 20.3.2005 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/4/2005 DELIBEREA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. A.S.D. REAL TURANIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 E 3 GIORNATE RISPETTIVAMENTE A CARICO DEI CALCIATORI CIMEI GIOVANNI E DE ANGELIS GIAMPIERO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 79 DEL 24.3.2005 (Gara: REAL TURANIA – SPORTING TIVOLI del 20.3.2005 - Camp. di II Categoria) § La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che il referto arbitrale è fonte privilegiata costituente piena prova; § rilevato altresì, che da una approfondita analisi emergono comunque elementi parzialmente assumibili; § ritenuto in particolare che il comportamento del calciatore CIMEI GIOVANNI, anche in luce della qualifica di capitano, appare censurabile e comunque ben identificato vista la consequenzialità dei fatti riportati; § ritenuto invece non sufficientemente descritta, e viste le particolari situazioni del contesto in cui si è svolta, difficilmente riscontrabile la condotta del calciatore DE ANGELIS GIAMPIERO; § considerato infine del tutto irriguardoso e minaccioso il comportamento del pubblico, a prescindere dal numero reale dei sostenitori che hanno preso parte alla contestazione; DELIBERA § di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto di confermare le 5 giornate di squalifica a carico del calciatore CIMEI GIOVANNI; . § di ridurre da 3 a 1 le giornate di squalifica a carico del calciatore DE ANGELIS GIAMPIERO; § di confermare Euro 100 di ammenda a carico della Società REAL TURANIA; § La tassa reclamo va restituita
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