COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 67 – Reclamo del calciatore Landro Valerio, tesserato per Soc. Valbisagno, avverso la squalifica per cinque giornate. Gara Valbisagno-Goliardica del 12.3.2005 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 34 del 24.3.2005 C.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it
Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 67 - Reclamo del calciatore Landro Valerio, tesserato per Soc. Valbisagno, avverso la squalifica per cinque giornate. Gara Valbisagno-Goliardica del 12.3.2005 Campionato Seconda Categoria
C.U. n. 34 del 24.3.2005 C.P. Genova
La Commissione Disciplinare, osserva:
emerge dal rapporto arbitrale che al 46’ del secondo tempo, il calciatore Landro Valerio della Soc. Valbisagno è stato espulso per aver colpito, a gioco fermo, un avversario con una gomitata procurandogli una ferita al volto con versamento di sangue ed averlo poi colpito, una volta a terra, con calci; l’intervento dei compagni e dei dirigenti avevano poi impedito al Landro di accanirsi ulteriormente contro l’avversario. Il Giudice Sportivo, valutato il contenuto del rapporto, squalificava il Landro per cinque giornate effettive di gara. Avverso tale decisione, ritenuta la sanzione ingiusta e sproporzionata, ha proposto rituale ricorso lo stesso calciatore sostenendo di aver istintivamente reagito con un pugno che non era andato a segno ad un violento pugno alla nuca sferratogli da un avversario e che probabilmente nel voltarsi, l’aveva colpito con una gomitata;
devesi rilevare che l’eccezioni proposte dal reclamante confliggono in maniera inconciliabile con le risultanze ufficiali che, in quanto redatte in maniera chiara e precisa, godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S. Occorre infine aggiungere che recepiti i fatti così come riferiti nel predetto rapporto, la sanzione inflitta si appalesa equa ed adeguata alla gravità insita nei fatti stessi, caratterizzati da grave violenza espressa a gioco fermo;
per questi motivi, ritenuta non necessaria la richiesta d’audizione del ricorrente formulata in maniera non esplicita, rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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