COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Calcio Botticino Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 27/02/2005 tra Calcio Botticino/Calcio Bovezzo C.U. n.27del Comitato di Brescia datato 03/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Calcio Botticino Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 27/02/2005 tra Calcio Botticino/Calcio Bovezzo C.U. n.27del Comitato di Brescia datato 03/03/2005 La società BOTTICINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MAURIZIO LONATI per 6 GARE, lamentando che il LONATI non avrebbe colpito il direttore di gara con la testa e che, pertanto, la sanzione comminata dal G.S. sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dell'accaduto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che la ricostruzione dell'accaduto svolta dalla società reclamante, costituisce una mera allegazione di parte, è del tutto priva di valenza probatoria. Nel referto dell'arbitro, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso dello svolgimento delle gare, è invece chiaramente indicato che il LONATI ha posto la propria testa contro quella del direttore di gara spingendolo. Nel medesimo referto è riportato, inoltre, che lo stesso calciatore ha altresì rivolto frasi ingiuriose e gravemente offensive nei confronti dell'arbitro. Tale condotta gravemente scorretta, ad avviso della C.D. legittima pienamente la sanzione comminata dal G.S. che risulta del tutto congrua e proporzionata ai fatti descritti. Tanto permesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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