COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Gavardo Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 12/02/2005 tra Serle/Gavardo C.U. n.25 del Comitato di Cremona 17/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Gavardo Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 12/02/2005 tra Serle/Gavardo C.U. n.25 del Comitato di Cremona 17/02/2005 La società GAVARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le squadre, lamentando che l'arbitro non ha sospeso la gara, proseguendola regolarmente, dopo un parapiglia avvenuto tra alcuni calciatori, tanto da non aver comunicato né ai calciatori né ai dirigenti tale sospensione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: l'arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha rettificato quanto scritto nel rapporto arbitrale, affermando di non aver definitivamente sospeso la gara, la quale dopo una momentanea interruzione è stata portata a termine regolarmente. L'arbitro ha inoltre riconosciuto correttamente che nessuna comunicazione in tal senso è stata effettuata ai capitani e/o dirigenti delle due squadre. Di fronte a tali affermazioni del direttore di gara, deve ritenersi regolarmente terminata la gara con il risultato ottenuto sul terreno di gioco. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto si ripristina il risultato ottenuto sul terreno di gioco e cioè: SERLE 2 - GAVARDO 3.
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