COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Calcio Luceplan Camp. Calcio a 5 Serie C2 Gir. A Gara del 24/02/2005 tra Luceplan/Vedanese C.U. n.33 del C.R.L. datato 03/03/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 24/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Calcio Luceplan Camp. Calcio a 5 Serie C2 Gir. A Gara del 24/02/2005 tra Luceplan/Vedanese
C.U. n.33 del C.R.L. datato 03/03/2005
La società CALCIO LUCEPLAN ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANTONIO BERTOLAZZI sino al 27/07/2005, lamentando che il BERTOLAZZI non ha calciato il pallone verso l'arbitro volontariamente.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: dal rapporto del direttore di gara e confermato dallo stesso a Questa Commissione, emerge chiaramente che il BERTOLAZZI ha colpito l'arbitro alla gamba con il pallone calciato con violenza e volontariamente.
Di fronte a tale comportamento deve ritenersi corretta la squalifica inflitta al calciatore dal GS
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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