COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Scanzorosciate Calcio Camp. Prom. Gir. D Gara del 13/03/2005 tra Scanzorosciate/Ardens Cene C.U. n.35 del CRL datato 17/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Scanzorosciate Calcio Camp. Prom. Gir. D Gara del 13/03/2005 tra Scanzorosciate/Ardens Cene C.U. n.35 del CRL datato 17/03/2005 La società SCANZOROSCIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALESSANDRO BERTONCELLI per 3 GARE, lamentando che la sanzione era eccessiva in quanto il calciatore alla notifica del provvedimento di espulsione non aveva ritardato l'uscita dal terreno di gioco. La Commissione Disciplinare , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rilevato che, effettivamente, dal referto dell'arbitro non risulta che il calciatore ALESSANDRO BERTONCELLI abbia ritardato l'uscita dal terreno di gioco e che di conseguenza la sanzione, pur considerando le ingiurie rivolte al direttore di gara, va ridotta. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE La squalifica al calciatore ALESSANDRO BERTONCELLI a 2 GARE. Si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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