COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sant’Angelo S.R.L. Camp. Jun Reg. Gir. N Gara del 19/03/2005 tra Melegnanese/Sant’Angelo C.U. n.35 del C.R.L. datato 17/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sant'Angelo S.R.L. Camp. Jun Reg. Gir. N Gara del 19/03/2005 tra Melegnanese/Sant'Angelo C.U. n.35 del C.R.L. datato 17/03/2005 La società SANT' ANGELO ha proposto reclamo, relativo alla gara in oggetto, nella quale secondo l'assunto della reclamante, la società MELEGNANESE avrebbe fatto partecipare il calciatore n.3 PARMIGIANI LUCA in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, preso atto che seppur il reclamo in forma di preannuncio è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.3 del CGS rileva:che lo stesso è stato sottoscritto da soggetto non avente i poteri di rappresentanza, che non figura neppure delegato a tali atti. Inoltre si osserva che in violazione dell'art.42 n.6 del CGS la reclamante non ha inviato copia del reclamo alla controparte. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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