COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°115 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. VENAROTTA avverso sanzioni merito gara Carbon Calcio – Venarotta, del 19.2.2005 – Campionato di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°115 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. VENAROTTA avverso sanzioni merito gara Carbon Calcio – Venarotta, del 19.2.2005 – Campionato di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Pichini Angelo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perché “espulso dall’arbitro per comportamento non regolamentare, alla notifica del provvedimento rivolgeva al direttore di gara insulti e minacce. Allontanato dal proprio capitano si avvicinava nuovamente all’arbitro tenendo un comportamento gravemente intimidatorio venendo poi definitivamente allontanato. Dall’esterno del terreno di gioco per tre volte tentava di rientrare in campo tenendo nel contempo un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara che era costretto a sospendere temporaneamente la gara. La situazione tornava nella normalità grazie all’intervento del capitano della società Venarotta.” Lo stesso Giudicante comminava all’A.S. Venarotta la sanzione dell’ammenda di € 250,00 “per comportamento gravemente offensivo e gravemente minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro, durante la gara ed al termine della stessa. Per aver inoltre gli stessi lanciato alcuni sputi all’indirizzo dell’arbitro a fine gara senza colpire e da ultimo per aver tenuto nei confronti dello stesso un comportamento gravemente intimidatorio, nel frangente in cui lo stesso lasciava il terreno di gioco a bordo della sua autovettura.“ Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Venarotta, invocando, in riforma degli impugnati provvedimenti, una riduzione delle sanzione inflitte dal primo Giudice, ritenute eccessive in relazione al reale svolgimento dei fatti. All’odierna riunione non compariva nessuno per la parte interessata, nonostante la ritualità delle comunicazioni. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara descriveva i comportamenti messi in atto sia dal giocatore che dai sostenitori della reclamante, confermandone la gravità, accompagnata dalla persistenza e dalla continuazione degli stessi. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n rilevato che a norma del 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, che su quello delle società avversarie; n n ritenuta provata la responsabilità del calciatore Pichini e della Società sanzionata in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, alla luce delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 31 del citato C.G.S.; n n ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività delle sanzioni comminate dal primo Giudice, che viceversa appaiono eque ed adeguate alla natura degli addebiti. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Venarotta ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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