COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°120 del 01/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA avverso sanzioni merito gara Eagles Pagliare – Cral Palombina, del 5.3.2004 – Campionato di Calcio a 5 femminile – Com. Uff. n. 112 del 17.3.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°120 del 01/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA avverso sanzioni merito gara Eagles Pagliare – Cral Palombina, del 5.3.2004 - Campionato di Calcio a 5 femminile - Com. Uff. n. 112 del 17.3.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla calciatrice Sartini Simona, tesserata per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive in quanto “espulsa per somma di ammonizioni al momento della notifica del provvedimento disciplinare minacciava l’arbitro, reiterando in tale atteggiamento dall’esterno del terreno di gioco. “ Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Cral Palombina Vecchia invocando per la propria tesserata, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittale, ritenuta eccessiva alla luce della condotta effettivamente tenuta. A dire della reclamante la Sartini non avrebbe minacciato l’arbitro, essendosi limitata a delle mere rimostranze. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il comportamento della Sartini si è limitato alle proteste e parole riferite in referto. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibi li dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento della calciatrice Sartini vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire all’invocata riduzione della squalifica. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Cral Palombina Vecchia, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica della calciatrice Sartini Simona. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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