COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°120 del 01/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PIAZZAROLA 1971 avverso esito gara A.S. Villa Pigna – A.S. Piazzarola 1971, del 23.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°120 del 01/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PIAZZAROLA 1971 avverso esito gara A.S. Villa Pigna – A.S. Piazzarola 1971, del 23.3.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 a 0, l’A.S. Piazzarola 1971 ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Bernabei Ermanno in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come da provvedimento pubblicato in data 23 marzo 2005 sul Com. Uff. n. 47 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, in base al combinato disposto dei commi 2 ed 11 dell’art. 12 del Codice di giustizia sportiva. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; esperiti i dovuti accertamenti dai quali è risultato che il calciatore Bernabei Ermanno è stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione con provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno pubblicato sul Com. Uff. n. 47 del 23 marzo 2005; rilevato che a norma dell’art.17, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale”; ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, che il suddetto principio non può essere disatteso per la disposizione di cui al comma 11 dello stesso art. 17 del C.G.S. attinente alla conoscenza dei provvedimenti sanzionatori; ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame, disputata in data 23 marzo 2005, in posizione regolare, dovendo scontare la squalifica a partire dal giorno 24 marzo 2005. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Piazzarola 1971 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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