COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 07/04/2005 Delibera ella Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA avverso decisioni merito gara Belligotti – Pieve di Cagna, del 5.3.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 108 del 10.3.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°124 del 07/04/2005
Delibera ella Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA avverso decisioni merito gara Belligotti – Pieve di Cagna, del 5.3.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 108 del 10.3.2005.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n.108, disponeva la ripetizione della gara sospesa dall’arbitro al quarantacinquesimo minuto del secondo tempo, ritenendo tale decisione non giustificata, atteso che lo stesso “ben avrebbe potuto proseguire e portare a termine la gara”, “non avendo riportato menomazione alcuna né sussistendo alcun pericolo per la propria incolumità”.
Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Pieve di Cagna chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ai danni della Polisportiva Belligotti.
Assumeva la reclamante la fondatezza delle motivazioni addotte dall’arbitro per la sospensione definitiva della gara, per avere un calciatore del Belligotti assunto comportamenti ripetutamente lesivi dell’incolumità fisica dell’arbitro, oltre ad offenderne la dignità ed il decoro della persona.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, contestando altresì la fondatezza delle asserzioni di controparte perché non suffragate da riscontri probatori obiettivi.
La Polisportiva Belligotti ha fatto ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, con le quali rilevata l’infondatezza, la non veridicità e la pretestuosità dei motivi del reclamo di controparte, chiedeva la conferma della decisione impugnata.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di essere stato costretto ad interrompere definitivamente l’incontro in esame a causa del comportamento di un calciatore della squadra locale, il quale, espulso per un violento fallo nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento lo afferrava per i capelli, facendogli piegare la testa fino a pochi centimetri da terra. Il gesto gli procurava dolore ed uno stato d’animo tale da non essere più in grado di proseguire la direzione dell’incontro in piena indipendenza di giudizio.
LA COMMISSIONE
· · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· · rilevato che le norme Federali vigenti attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, degli assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio;
· · rilevato altresì che spetta agli Organi di Giustizia Sportiva, secondo l’art. 12, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, se ed in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare;
· · rilevato che nel caso che ci occupa il primo Giudice non ha adottato la punizione sportiva nei confronti della Polisportiva Belligotti ed ha ordinato la ripetizione della gara, ritenendo che l’aggressione posta in essere dal calciatore della squadra locale nei confronti dell’arbitro, non fosse così grave da impedirgli la prosecuzione della direzione della gara senza rischi per la propria incolumità ed in piena indipendenza di giudizio;
· · rilevato, sulla base delle risultanze istruttorie ed in particolare del referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, che intorno al quarantacinquesimo minuto del secondo tempo il direttore di gara, dopo avere espulso un giocatore della squadra ospitante, veniva aggredito dallo stesso, che lo afferrava per i capelli, tirandolo verso terra, tanto da procurargli dolore;
· · ritenuto pertanto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al quarantacinquesimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 1 a 0, rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione e che la stessa appare pienamente giustificata da quanto avvenuto sul campo, in quanto il comportamento ascritto al tesserato della Polisportiva Belligotti, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli ha impedito di proseguire a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio e pertanto ha avuto influenza determinante sulla regolarità della gara;
· · rilevato che alla Polisportiva Belligotti, che risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati, deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3;
· · disattese le argomentazioni della Società resistente.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Pieve di Cagna, annulla l’impugnata delibera, infliggendo alla Polisportiva Belligotti la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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