COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 07/04/2005 Delibera ella Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTESANTO CALCIO avverso esito gara A.S. Montesanto Calcio – A.S. San Marone, del 19.3.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°124 del 07/04/2005 Delibera ella Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTESANTO CALCIO avverso esito gara A.S. Montesanto Calcio – A.S. San Marone, del 19.3.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.S. Montesanto Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Biocchi Franco e Ferramondo Daniele in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la reclamante chiedeva l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n esperiti i dovuti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è emersa la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto i calciatori Biocchi Franco e Ferramondo Daniele non risultano tesserati a favore dell’A.S. San Marone alla data della gara in esame, alla quale pertanto gli stessi hanno partecipato in posizione irregolare; n n visto l’art. 12, commi 1 e 5, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Montesanto Calcio, per l’effetto infliggendo all’A.S. San Marone la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata, al sig. Marinozzi Daniel, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed ai calciatori Biocchi Franco e Ferramondo Daniele la sanzione della squalifica per due giornate di gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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