COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. S. ORSO CENTINAROLA avverso sanzioni gara S. Orso – Azzurra Gallo Colbordolo, del 19.3.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 115 del 24.3.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. S. ORSO CENTINAROLA avverso sanzioni gara S. Orso – Azzurra Gallo Colbordolo, del 19.3.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 115 del 24.3.2005. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, n. 5, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 5 aprile 2005, quindi oltre i dieci giorni successivi al 24 marzo 2005, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione Disciplinare, 1. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. S. Orso Centinarola per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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