COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.D.C. CIAR JUNIOR – CENTRO CITTA’ avverso sanzioni merito gara Ciar Junior – Rio Salso, del 26.3.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 31 del 31.3.2005
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°128 del 14/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.D.C. CIAR JUNIOR – CENTRO CITTA’ avverso sanzioni merito gara Ciar Junior – Rio Salso, del 26.3.2005 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 31 del 31.3.2005
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Braia Francesco, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento teneva un comportamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro, venendo allontanato dai propri compagni.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.D.C. Ciar Junior Centro - Città, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva sia alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore sia in confronto con la giurisprudenza formatasi rispetto ad episodi analoghi.
A dire della reclamante il proprio tesserato, nell’occasione, protestò nei confronti del direttore di gara in modo civile, anche se a voce alta ed adirata, frutto di rabbia ed amarezza, ma senza intenti o contenuti minacciosi, al solo fine di disapprovare una decisione arbitrale, in parte dovuto anche allo sforzo fisico e mentale sostenuto durante l’incontro.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Braia, dopo essere stato espulso, gli si avvicinò rivolgendogli minacce. A fine gara lo aspettò, con aria minacciosa, davanti agli spogliatoi per chiedergli spiegazioni.
LA COMMISSIONE
- letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del calciatore Braia è stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire all’invocata riduzione della squalifica.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.D.C. Ciar Junior Centro - Città, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Braia Francesco.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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