COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 7 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla Società VALTOURNENCHE CALCIO A 5 in riferimento alla gara REAL VILLARBASSE – VALTOURNENCHE disputatasi il 14/03/2005 nell’ambito del Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 7 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla Società VALTOURNENCHE CALCIO A 5 in riferimento alla gara REAL VILLARBASSE – VALTOURNENCHE disputatasi il 14/03/2005 nell’ambito del Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque All’esito della gara REAL VILLARBASSE - VALTOURNENCHE, disputatasi il 14/03/2005 e terminata con il risultato finale di 4 a 2 a favore del REAL VILLARBASSE, la Società VALTOURNENCHE CALCIO A 5 proponeva reclamo, redatto e spedito con raccomandata A.R. in data 24/03/2005, adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore SCHIFANO Carmelo benchè squalificato per effetto dell’espulsione riportata nel corso della gara immediatamente precedente REAL VILLARBASSE – GENESIS del 10/03/05 e chiedeva l’assegnazione della vittoria a tavolino. La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, PAVARINI Avv. Paolo e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A., rilevato preliminarmente che la Società ricorrente ha contravvenuto alla disposizione prevista dall’art. 42, n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, trattandosi di ricorso avverso la regolarità di svolgimento della gara, non ha provveduto all’invio dello stesso entro il SETTIMO giorno successivo allo svolgimento della gara in questione; che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 che non risulta versata dalla Società VALTOURNENCHE CALCIO A 5. CONFERMA il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo: REAL VILLARBASSE – VALTOURNENCHE 4 - 2
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it