COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo dell’A.S. SUNESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 24/03/2005 sul Comunicato Ufficiale n. 34, del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in ordine alla gara SUNESE – ALESSANDRIA del 20/03/05, valida per il Campionato Eccellenza, Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38
del 14 Aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo dell’A.S. SUNESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 24/03/2005 sul Comunicato Ufficiale n. 34, del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in ordine alla gara SUNESE - ALESSANDRIA del 20/03/05, valida per il Campionato Eccellenza, Girone A
a seguito della gara indicata all’oggetto l’A.S. SUNESE ricorreva alla Commissione Disciplinare, per ottenere l’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice sportivo alla Società ricorrente, per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento minaccioso, ingiurioso e intollerante tenuto dai propri sostenitori nei confronti di un assistente dell’arbitro, in occasione del predetto incontro.
Dalla lettura del rapporto di gara stilato da uno dei due assistenti dell’arbitro si evince che, per tutta la durata della stessa, lo stesso è stato fatto oggetto di sputi, ingiurie e minacce.
La Società ricorrente, pur riconoscendo che stante la delicatezza dell’incontro in esame era evidente la tensione in campo e fuori e che qualche tifoso possa avere indirizzato alla terna qualche “frase non riguardosa”, nega che qualcuno possa avere sputato all’assistente dell’arbitro, richiamando a sostegno delle proprie argomentazioni le immagini televisive della partita riprese dalla telecamera di Telealitalia, collocata peraltro dalla parte opposta alla tribuna in cui si trovavano i tifosi della U.S. SUNESE.
Il reclamo in questione non può essere accolto.
Pur prescindendo dal fatto che le minacce e le ingiurie riferite nel rapporto dell’assistente dell’arbitro e, le seconde, ammesse nel reclamo, non superabili attraverso la visione delle immagini citate, sarebbero di per sé sufficienti a riconoscere la responsabilità oggettiva della Società in ordine ai fatti suddetti, non vi è chi non veda la dubbia utilità di visionare un filmato con le caratteristiche di quello indicato, al fine di verificare se nel corso della partita qualche tifoso, evidentemente incapace di controllare le proprie secrezioni, abbia ritenuto di indirizzarle nei confronti dell’assistente dell’arbitro.
Non può essere sottaciuto, infine, che la stessa sanzione è stata recentemente inflitta dal Giudice Sportivo alla stessa Società ricorrente (cfr. C.U. n. 32 del 10/3/05), in relazione ai fatti analoghi occorsi in occasione dell’incontro casalingo contro la Società FULGOR del 6/3/2005, a riprova di un pervicace malcostume latente tra le fila di alcuni tifosi della SUNESE, che se non contenuto in modo deciso e adeguato da parte della Società ricorrente è destinato a provocare in futuro gravi danni disciplinari, economici e di immagine alla stessa.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo proposto dalla A.S. SUNESE, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e disponendo l’addebito della tassa di reclamo di € 130,00 sul conto della Società.
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