COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo della P.G.S. AUXILIUM BRA avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Cuneo n. 37 del 24.3.2005, con i quali veniva comminata la squalifica sino al 31.12.2007 al giocatore RAVERA Paolo, la squalifica per quattro gare al giocatore MARENGO Alessandro e l’ammenda di € 50,00 alla Società (gara TEOREMA – AUXILIUM BRA del 18.3.2005 – Campionato Terza categoria girone C)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo della P.G.S. AUXILIUM BRA avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Cuneo n. 37 del 24.3.2005, con i quali veniva comminata la squalifica sino al 31.12.2007 al giocatore RAVERA Paolo, la squalifica per quattro gare al giocatore MARENGO Alessandro e l’ammenda di € 50,00 alla Società (gara TEOREMA - AUXILIUM BRA del 18.3.2005 - Campionato Terza categoria girone C) Con il reclamo in oggetto la Società AUXILIUM BRA richiede una riduzione delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, contestando le risultanze del rapporto arbitrale in particolare per quanto riguarda il gesto violento attribuito al proprio tesserato sig. Ravera Paolo ed il comportamento tenuto dal sig. Marengo Alessandro. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, sentita la Società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, esprime le seguenti considerazioni. Come noto, il rapporto arbitrale fa piena prova dei fatti avvenuti sul terreno di gioco e le risultanze di tale documento non possono essere smentite da dichiarazioni di spettatori né tantomeno di tesserati della Società ricorrente; nessun valore probatorio può essere pertanto attribuito alle dichiarazioni prodotte dalla AUXILIUM BRA in sede di audizione. Orbene, il direttore di gara ha inequivocabilmente identificato il giocatore Ravera Paolo come il soggetto responsabile di averlo spintonato e colpito con un calcio ad una gamba; ferma restando la gravità di tale condotta, nel determinare l’entità della sanzione la Commissione Disciplinare ritiene di poter disporre una riduzione della stessa. Anche la sanzione comminata al giocatore Marengo Alessandro, in considerazione del fatto che il comportamento dallo stesso tenuto non ha determinato conseguenze negative, può essere lievemente ridotta. Infine, quanto alla sanzione pecuniaria comminata alla ricorrente, la richiesta di riduzione non può essere accolta, in quanto ai sensi dell’art. 41 3° comma C.G.S. nell’ambito dei Campionati di III categoria i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 51,65 non sono impugnabili. Per tali ragioni, in parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare così provvede: RIDUCE al 30.4.2007 la squalifica comminata al giocatore Ravera Paolo. RIDUCE a tre giornate la squalifica comminata al giocatore Marengo Alessandro. DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di riduzione della sanzione comminata alla Società AUXILIUM BRA. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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