COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14 aprile 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.BITETTO- A.S.PROMAXIMA del 20 marzo 2005 (Reclamo dell’ A. C. Bitetto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società e del sig. Antonio PROSCIA (cfr Com. Uff. n. 39 del 24 marzo 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14 aprile 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.BITETTO- A.S.PROMAXIMA del 20 marzo 2005 (Reclamo dell’ A. C. Bitetto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società e del sig. Antonio PROSCIA (cfr Com. Uff. n. 39 del 24 marzo 2005). L’ A. C. Bitetto ha prodotto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo relativi all’inibizione inflitta al sig. Antonio Proscia sino al 30 giugno 2006 e all’ammenda di euro 150,00 comminata alla Società. Rilevato che, la reclamante ha dichiarato che quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto non risponde al vero con particolare riguardo all’episodio del quale si è reso responsabile il dirigente in oggetto. Purtuttavia, esaminati gli atti ufficiali, in relazione ai fatti occorsi, può accedersi ad un lieve ridimensionamento soltanto della sanzione inflitta al sig. Antonio Proscia, confermando l’ammenda comminata alla Società, che appare equa. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’ A. C. Bitetto, riducendo al 28 febbraio 2006 l’inibizione inflitta al dirigente, sig. Antonio Proscia, confermando l’ammenda di euro 150,00. Non addebitare la tassa, stante il parziale accoglimento del reclamo.
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