COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14 aprile 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara:POL. ALEXINA – POL. CARAPELLE del 13 marzo 2005 (Reclamo della Pol. Alexina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 100,00 e per l’inibizione inflitta al dott. Salvatore Alfieri sino al 15 aprile 2005 (cfr.Com.Uff.n. 31 del 16 marzo 2005).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 14 aprile 2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA
Gara:POL. ALEXINA – POL. CARAPELLE del 13 marzo 2005 (Reclamo della Pol. Alexina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 100,00 e per l’inibizione inflitta al dott. Salvatore Alfieri sino al 15 aprile 2005 (cfr.Com.Uff.n. 31 del 16 marzo 2005).
Premesso che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, e che, ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett.b) CGS, l’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al dott. Salvatore Alfieri non è impugnabile;
Ritenuto che l’ammenda comminata dal Giudice Sportivo è equa, in relazione ai fatti occorsi;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla Pol. Alexina e, pertanto, addebitare la tassa sul conto della reclamante..
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