COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare PSF SANT’ELENA ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 17.03.2005. Gara Taloro Gavoi / Sant’Elena del 13.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare PSF SANT’ELENA ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 17.03.2005. Gara Taloro Gavoi / Sant’Elena del 13.03.2005. La reclamante chiede sia ridotta la squalifica per cinque giornate di gara inflitta al giocatore Sanna Fabrizio perché ritenuto responsabile, dopo essere stato ammonito, di aver insultato ripetutamente l’arbitro poggiando la fronte contro la sua e, alla notifica della conseguente espulsione, di aver reiterato le ingiurie tentando di passare a vie di fatto trattenuto a stento da dirigenti e compagni che riuscivano ad allontanarlo dopo alcuni minuti; successivamente, al termine della gara, di aver atteso lo stesso arbitro presso lo spogliatoio per ivi rinnovare gli insulti che reiterava mentre il direttore di gara lasciava l’impianto sportivo. La società Sant’Elena sostiene che il proprio tesserato si sarebbe rivolto all’arbitro con toni accesi, a causa della mancata concessione di un calcio di rigore, ma esclude che il Sanna sia arrivato a contatto fisico con l’arbitro. La Commissione, accertata la regolarità del proposto reclamo ed esaminati gli atti, decide di accogliere il gravame. La refertazione arbitrale in ordine alle ingiurie proferite dal Sanna Fabrizio è precisa e, come tale, degna di fede talchè non esistono dubbi in ordine all’accadimento dei fatti. L’aggressione di cui si fa menzione nel rapporto del direttore di gara si è concretizzata esclusivamente in una forma di scomposta protesta non certo finalizzata a produrre danni fisici allo stesso.Nello stesso atto l’arbitro precisa che il Sanna “ poggiava la sua fronte contro la mia”. Concludendo: il Sanna Fabrizio ha tenuto un comportamento di protesta che può essere sanzionato in misura minore rispetto a quello determinato dal Giudice Sportivo e che questa Commissione Disciplinare ritiene di sanzionare con la squalifica di tre giornate effettive di gara. Per tutti i suesposti motivi la Commissione DELIBERA di ridurre la sanzione della squalifica al giocatore Sanna Fabrizio a tre giornate effettive di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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