COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SINISCOLA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 24.03.2005. Gara Siniscola / Bittese del 20.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SINISCOLA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 24.03.2005. Gara Siniscola / Bittese del 20.03.2005. La Pol. Siniscola ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) 1) squalifica del campo di gioco della società Siniscola per due giornate e penalizzazione della stessa società di un punto in classifica, poiché nella parte finale della gara i sostenitori della stessa squadra raggiungevano un assistente dell’arbitro con una decina di sputi alle braccia, al capo, al viso ed alla bocca, cagionandogli forti conati di vomito. Al termine della gara l’arbitro trovava la sua autovettura ricoperta di sputi e veniva apostrofato da un individuo non identificato che gli ingiungeva minacciosamente di non far menzione nel suo rapporto di tutto quanto verificatosi. Infine, una autovettura inseguiva quella dell’arbitro dall’impianto sportivo fino all’uscita del centro abitato; 2) 2) squalifica per quattro gare effettive inflitta al giocatore Tuveri Daniele perché, espulso per avere ripetutamente insultato un assistente che aveva rilevato un fallo di gioco di un compagno, al termine della gara tentava di lanciarsi contro lo stesso assistente, venendo però trattenuto dai compagni da cui tentava di divincolarsi per alcuni minuti, nel contempo rinnovando le ingiurie all’ufficiale di gara; 3) 3) squalifica per tre gare effettive inflitta al giocatore Matzuzzi Juri, perché al termine della gara inveiva con una serie di ingiurie contro un assistente, estendendole successivamente anche all’arbitro. La reclamante, in riferimento alla squalifica del campo ed al punto di penalizzazione osserva che gli episodi che hanno determinato tali sanzioni vanno attribuiti a pochi facinorosi, resisi responsabili di comportamenti non violenti, dei quali, tuttavia, l’arbitro non avrebbe reso edotto il dirigente accompagnatore della stessa società ospitante. Quanto alle squalifiche inflitte ai giocatori Tuveri e Matzuzzi, la reclamante individua nel loro comportamento i caratteri di un plateale dissenso ma esclude che esso possa configurarsi come aggressivo ed ingiurioso. Domanda, pertanto, l’annullamento della penalizzazione e l’annullamento o la riduzione della squalifica del campo,nonché la riduzione della squalifica dei giocatori. La Commissione, esaminato il referto arbitrale ed i relativi allegati, rileva il pieno fondamento degli addebiti. La dettagliata descrizione degli episodi comprova, in primo luogo, le deprecabili intemperanze consistite nei ripetuti sputi dai quali fu attinto, in più parti del corpo, l’assistente dell’arbitro. A tali intemperanze, gravi di per sé per la nefandezza del gesto ( inspiegabilmente sminuite dalla reclamante), si accompagnarono, peraltro, quelle poste in essere, sempre dai sostenitori locali, sulla autovettura dell’arbitro, sfociate nell’episodio della tentata intimidazione ed in quello dell’inseguimento fino all’uscita dal centro abitato. Risultano altresì provati gli addebiti mossi ai due giocatori Tuveri Daniele e Matzuzzi Juri il cui comportamento è stato minimiziosamente descritto per quanto sopra riportato. Quanto all’entità delle sanzioni, si rileva ciò che segue. La sanzione a carico della società, rappresentata dalla squalifica del campo per due giornate, appare di per sé adeguata alla gravità degli episodi, cosicchè deve essere revocata la ulteriore sanzione della penalizzazione in classifica. Quanto alle squalifiche inflitte ai giocatori, si rileva che le pur scomposte e deprecabili intemperanze accertate non sono sfociate in atti violenti, cosicchè le stesse possono essere ridotte come da dispositivo. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA: 1) 1) di revocare la penalizzazione di un punto in classifica inflitta alla società Siniscola, ferma restando invece la squalifica del campo per due giornate; 2) 2) di ridurre la squalifica del giocatore Tuveri Daniele a tre giornate effettive; 3) 3) di ridurre la squalifica del giocatore Matzuzzi Juri a due giornate effettive. Dispone il non addebito della tassa.
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