COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NURRI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro) Avverso il risultato della gara Nurri / Tancau del 16.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NURRI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro) Avverso il risultato della gara Nurri / Tancau del 16.03.2005. La Pol. Nurri ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione della società Tancau, il giocatore Pitzalis Maurizio, in posizione irregolare, perché squalificato per recidività in ammonizione, così come riportato dal Comunicato Ufficiale n° 27 del Comitato Provinciale di Nuoro. Ha pertanto domandato l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Tancau, col risultato di 0 a 3. Il reclamo è stato notificato alla Pol. Tancau, che ha fatto pervenire controdeduzioni. In queste si è sostenuto che il Comunicato Ufficiale n° 27 cui si fa riferimento nel reclamo, col quale si è resa pubblica la sanzione della squalifica per una gara per recidività in ammonizione inflitta al giocatore Pitzalis Maurizio, è stato pubblicato in data 17.03.2005, ovvero il giorno successivo a quello dell’incontro, cosicchè non se ne potevano conoscere i contenuti al momento in cui questo si disputò. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, rileva la fondatezza degli assunti della Pol. Tancau in ordine alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n° 27, risalente al 17.03.2005, ed agli effetti della squalifica, successivi alla gara, cosicchè il giocatore Pitzalis Maurizio ha preso parte ad essa a pieno titolo. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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