COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. DECIMOMANNU ( Campionato Regionale Juniores ) Avverso delibera G.S. C.U. n°35 del 17.03.2005. Gara Decimomannu / Asseminese del 12.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. DECIMOMANNU ( Campionato Regionale Juniores ) Avverso delibera G.S. C.U. n°35 del 17.03.2005. Gara Decimomannu / Asseminese del 12.03.2005. La reclamante chiede sia ridotta la squalifica fino al 30 giugno 2005 inflitta al giocatore Murgia Alessandro poiché ritenuto responsabile: - - di aver ingiuriato il direttore di gara dopo essere stato espulso per aver dato una manata al volto di un giocatore avversario; - - di essersi introdotto indebitamente, al termine della partita, nello spogliatoio dell’arbitro per contestarne l’operato tanto da venir allontanato a viva forza da un dirigente della sua squadra; - - di essersi parato davanti all’autovettura del direttore di gara che si allontanava dallo stadio tanto da impedirgli la marcia; - - di aver dato un colpo allo sportello dell'auto dell'arbitro, che tentava di uscire dalla propria vettura, tanto da far sì che lo stesso lo urtava in modo violento sul braccio sinistro provocandogli forte dolore momentaneo. La A.C. Decimomannu sostiene che il proprio tesserato non si è reso responsabile dei fatti ascritti, o meglio che gli stessi siano stati travisati dal direttore di gara il quale, quindi, li avrebbe riferiti in modo erroneo. Si sostanzia quindi il reclamo su una decisa quanto sterile negazione dei fatti antiregolamentari sanzionati dal Giudice Sportivo. La Commissione, accertato che il reclamo è stato proposto nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, osserva quanto segue. I provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo sono e devono essere la conseguenza diretta dell’analisi dei fatti per così come vengono riportati dall’arbitro nel suo referto e negli allegati allo stesso. Nel caso di specie, il direttore di gara ha riferito di varie e ripetute azioni antiregolamentari poste in essere dal giocatore Murgia Alessandro, in modo tanto chiaro quanto circostanziato talchè non vi sono spazi per poter accedere anche parzialmente alle allegazioni proposte dalla reclamante. Circa i provvedimenti adottati dal G.S. questa Commissione ritiene che essi siano equi e congrui e pertanto devono essere integralmente confermati. Infatti il comportamento, o meglio i comportamenti, del giocatore Murgia Alessandro che inizialmente hanno assunto i connotati di una violenza verbale, si sono conclusi con una chiara violenza fisica, ( aver sbattuto lo sportello dell’auto sul braccio sinistro dell’arbitro) che procurava al direttore di gara un forte dolore momentaneo. I comportamenti dei giocatori tesserati per la F.I.G.C. devono sempre e comunque essere improntati a principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attivita sportiva e maggiormente devono essere osservati e fatti propri dai giovani che, senza imposizioni di sorta, hanno sottoscritto una tessera federale. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it