COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GENURI ( Campionato Regionale Calcio a Cinque “Serie C2”) Avverso il risultato della gara Genuri / Villacidrese del 19.03.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. GENURI ( Campionato Regionale Calcio a Cinque “Serie C2”)
Avverso il risultato della gara Genuri / Villacidrese del 19.03.2005.
La reclamante chiede sia inflitta alla società Villacidrese la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 6 per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare.
L’U.S. Genuri sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte, nelle fila delle società Villacidrese, il giocatore Porcu Sergio, pur non avendone titolo perché squalificato.
La Commissione, accertato che il reclamo è stato proposto nei modi e nei termini previsti e rilevato che dagli atti ufficiali del Comitato Regionale Sardegna – C.U. n° 26 del 15 marzo 2005 – risulta che il giocatore Porcu Sergio era squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (quarta infrazione) e, quindi, ha partecipato alla gara che qui interessa in posizione irregolare, DELIBERA di accogliere il reclamo, di infliggere alla società sportiva Villacidrese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 6 e di squalificare il Porcu per una ulteriore giornata di gara.
Dispone di non addebitare la tassa.
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