COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTU PREDU ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 24 marzo 2005. Gara Santu Predu / Lulese del 09.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTU PREDU ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 24 marzo 2005. Gara Santu Predu / Lulese del 09.03.2005. La Pol. Santu Predu ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in relazione alla gara in oggetto, alla predetta società veniva irrogata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. La Commissione ritiene che il reclamo come sopra proposto deve essere respinto in considerazione del fatto che il Giudice di primo ha dichiarato lo stesso inammissibile per diverse irregolarità procedurali; quest’ultime, ai sensi dell’art.32, n° 7 del C.G.S., non possono essere sanate con il reclamo di seconda istanza. Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo della Pol. Santu Predu. Dispone l’addebito della tassa.
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